Sicurezza.

• Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione
• Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione

Sicurezza CSP.

Il D.L. 81/08 integrato e modificato dal D.L. 106/09 all'art.90 stabilisce quali sono gli obblighi in capo al committente o al Responsabile dei lavori, ed al comma 3 indica che nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese anche non contemporanea, il committente deve nominare il coordinatore per la sicurezza per la progettazione (CSP) ed individuare il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), in ottemperanza all'obbligo di cui all'art. 90 comma 4. A differenza del D.lgs. 494/96, nel D.L. 81/08 il legislatore ha specificato che nel caso di lavori inizialmente affidati ad un unica impresa, qualora si renda necessario chiamare un'altra o più imprese, il committente, o per esso il Responsabile dei Lavori, deve obbligatoriamente nominare il Coordinatore per Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).

Il CSP durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione dell’offerta, come stabilito all’art. 91 del D.L. 81/08 modificato dal D.L. 106/09,

- redige il piano di sicurezza e coordinamento (PSC)
- predispone un fascicolo adatto alle caratteristiche dell’opera, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

Il fascicolo è preso in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera.

Per una completa consultazione si rinvia al DL 81/08 disponibile sul sito della G.U. n. 101 del 30 aprile 2008.

Sicurezza CSE.

Il D.lgs. 81/08 integrato e modificato dal D.lgs. 106/09 all'art.90 stabilisce quali sono gli obblighi in capo al committente o al Responsabile dei lavori, ed al comma 3 indica che nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese anche non contemporanea, il committente deve nominare il coordinatore per la sicurezza per la progettazione (CSP) ed individuare il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE). Nel caso di lavori inizialmente affidati ad un unica impresa, qualora si renda necessario chiamare un'altra o più imprese, il committente, o per esso il Responsabile dei Lavori, deve obbligatoriamente nominare il Coordinatore per Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) il quale provvede alla redazione del PSC ed alla predisposizione del fascicolo (art. 92, comma 2).

Il CSE durante la realizzazione dell’opera, come stabilito all’art. 92 del D.L. 81/08 modificato dal D.L. 106/09,

- verifica l’applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza; ove previsto adegua il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e alle prescrizioni del piano e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
- sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Per una completa consultazione si rinvia al DL 81/08 disponibile sul sito della G.U. n. 101 del 30 aprile 2008.